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I lavori ammessi per ricevere il Superbonus 110%

Per ottenere il Superbonus 110% è necessario conoscere i diversi tipi di interventi che danno accesso alla detrazione. Qual è la differenza tra lavori trainanti e trainati? Il mio immobile ha le caratteristiche per accedere all’incentivo? Per rispondere a queste domande e scoprire i lavori ammessi al Superbonus 110% bisogna prima fare chiarezza su alcuni punti.

“Si può usufruire del Superbonus – chiarisce il nostro responsabile tecnico-scientifico arch. Zanon – con interventi effettuati su interi condominiimmobili funzionalmente indipendenti (ovvero, dotati di un accesso autonomo dall’esterno, non comune ad altre unità immobiliari e di impianti autonomi) e immobili di massimo 4 unità immobiliari dello stesso proprietario. Rientra tra le categorie beneficianti anche quella della demolizione e ricostruzione, anche non in sagoma, purché il volume totale rimanga uguale all’esistente”.

Chiariti questi primi punti essenziali, è bene identificare quali interventi sono considerati trainanti e quali invece trainati.

Interventi trainanti

Fanno parte della categoria tre tipi di interventi.

  • Isolamento termico (cosiddetto cappotto termico): concerne le superfici opache che interessano l’involucro edilizio riscaldato, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.
  • Sostituzione di impianto termico esistente: prevede l’installazione di impianti più efficienti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. L’intervento può prevedere anche la sola sostituzione del generatore di calore (caldaia). Perché l’intervento sia considerato trainante, negli edifici plurifamiliari è necessario che il nuovo impianto termico sia centralizzato. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
  • Sismabonus: è un bonus particolare legato agli interventi antisismici. Il limite di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. L’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”. Sono agevolabili con il Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento.

Interventi trainati

Il Superbonus viene riconosciuto anche per alcuni interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena citati: infatti, gli interventi trainanti potrebbero non essere sufficienti per fare il salto di due classi energetiche previsto dalla norma.

Ecco cosa comprendono tali interventi:

  • Sostituzione serramenti: sostituzione completa degli infissi, comprensiva di tutte le opere necessarie all’installazione dei nuovi serramenti. La condizione che deve essere garantita è che si rispettino i requisiti di prestazione energetica minimi previsti, diversificati per le differenti zone climatiche italiane.
  • Schermature solari: sostituzione completa delle schermature solari esistenti (tapparelle, persiane, tende da sole), oppure nuova installazione di sistemi oscuranti o schermanti. Non sono detraibili le schermature poste sul lato nord dell’edificio.
  • Sostituzione di impianto termico esistente: l’intervento di sostituzione dell’impianto termico diventa trainato se il medesimo è autonomo in un edificio condominiale, e successivamente all’intervento rimane un impianto autonomo. Può prevedere anche la sola sostituzione del generatore di calore (caldaia). Perché l’intervento sia considerato trainante, negli edifici plurifamiliari è necessario che il nuovo impianto termico sia centralizzato. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
  • Abbattimento di barriere architettoniche: le principali opere detraibili in questo caso sono ascensori e montacarichi. Si tratta di interventi di realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità o con più di 65 anni (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021).         
  • Impianti solari fotovoltaici: installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, mediante fonte rinnovabile. La condizione è che l’impianto sia connesso alla rete elettrica nazionale. In caso di installazione da parte di condomini di impianti fino a 200 kW il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, la parte eccedente sfrutta la detrazione del 50% su un limite di spesa di 96.000 euro per l’intero impianto.
  • Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, i cui limiti massimi di spesa sono variabili: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino più di otto colonnine.

Per gli interventi iniziati prima del 1° gennaio 2021 il limite di spesa è di 3.000 euro.

In conclusione, una regola che va sempre ricordata: la detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

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