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Superbonus 110% e CILA: i passaggi da seguire per ottenere le agevolazioni

Per dare il via ai lavori e ottenere il Superbonus è necessario presentare al Comune alcuni documenti. Tra di essi figura, in molti casi, la CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Da poche settimane, questo allegato è stato modificato e adattato proprio alla procedura per il conseguimento del bonus. È nata così la CILAS (CILA + Superbonus), un modello unico, uguale in tutta Italia e utile per semplificare gli adempimenti per accedere all’agevolazione. Approvato in data 4 agosto 2021 dalla “Conferenza Unificata” (composta da ANCI, Funzione pubblica, Upi e Conferenza delle regioni), è in gran parte basato sul D.L. 77/2021, il Decreto Semplificazioni.

Le principali semplificazioni introdotte dalla CILAS sono due. Viene eliminata l’attestazione di stato legittimo: basta che il progettista firmi una dichiarazione di conformità dell’intervento. Inoltre, non è più necessario creare un progetto grafico articolato: il nuovo modulo richiede solo che si provveda a una descrizione analitica dell’intervento, integrata con elaborati grafici se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Infine, devono essere indicati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che lo ha legittimato. Per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 e per gli interventi di edilizia libera, è ancora più facile: basterà una semplice dichiarazione. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Fare attenzione alla CILAS è fondamentale: infatti, se questo documento non viene presentato o non è conforme agli interventi effettuati, è possibile perdere i vantaggi fiscali collegati al Superbonus 110%. Serve sempre l’asseverazione del tecnico che, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, esperiti i necessari accertamenti e a seguito del sopralluogo constati che gli interventi descritti siano conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

Ma per quali interventi vale il modello unico CILAS? Secondo quanto riportato da ANCI, è necessario presentarlo per i lavori per i quali occorre un’attestazione da parte di un tecnico abilitato sul rispetto delle normative in vigore e di quelle che riguardano la regola d’arte. Sono incluse le opere edili interne o esterne all’immobile e riguardanti le parti strutturali, come la suddivisione dei locali, la modifica di un infisso, la realizzazione di un controsoffitto, il rifacimento dell’impianto elettrico. Sono, invece, esclusi dalla presentazione del documento gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Infine, è possibile presentare il modello unico CILAS in altre due situazioni. La prima vede interventi di Superbonus già in corso di esecuzione. In questo caso, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILAS (si può richiedere di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti come allegato alla CILAS). La seconda situazione prevede interventi di Superbonus connessi ad altre opere escluse dall’agevolazione: occorre comunque presentare la CILAS.

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